UncategorizedMINIPIA TURISMO

Ottobre 17, 2024

Possono presentare domanda di agevolazioni di cui al presente Avviso:
a. le imprese di grande, media, piccola e micro dimensione come da definizione di cui all’Allegato I del GBER;
b. la rete di impresa.
Il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione Turismo deve riguardare investimenti produttivi destinati a:
a) ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistiche esistenti nonché riattivazione delle stesse; rientrano in questa fattispecie le strutture turistico alberghiere nonché le residenze turistiche extra alberghiere di cui alla lettera a) dell’art 41 LR 11/1999 operative da almeno 6 mesi, collocate in un complesso immobiliare unitario interamente destinato ad attività ricettiva e con un numero minimo di 3 e massimo di 6 unità abitative; sono altresì ammissibili le iniziative che trasformano le strutture extra alberghiere esistenti, operative da almeno 6 mesi, in strutture turistiche alberghiere;
b) realizzazione di strutture turistico alberghiere e di strutture extralberghiere, attraverso lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di:
b1) immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico per i quali, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
b2) immobili abbandonati da almeno tre anni ed ubicati in zona “A” – centro storico – nonché nella “città consolidata” così come definita dal PPTR o dagli strumenti di pianificazione adeguati al PPTR, da destinarsi interamente ad attività ricettiva. Tali immobili devono essere collocati in un complesso immobiliare unitario e lo stato di abbandono deve essere asseverato da tecnico abilitato. Le strutture extra alberghiere di cui alle precedenti lettere b1) e b2) devono conseguire, attraverso l’iniziativa proposta, un numero di camere/unità abitative non inferiore a 5.
c) manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni, casine d’epoca e casali di rilevanza storico architettonica al fine della trasformazione dell’immobile (riferito all’intero stabile) in strutture turistico alberghiere ed in strutture extralberghiere. Eventuali ampliamenti sono consentiti esclusivamente mediante la Legge regionale “Turismo rurale” n. 20/1998 e s.m.i. Ai fini di cui sopra, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell’immobile originario. Le strutture extralberghiere devono conseguire, attraverso l’iniziativa proposta, un numero di camere/unità abitative non inferiore a 5;
d) nuove attività turistico alberghiere di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività alberghiere;
e) recupero e riqualificazione di edifici abbandonati da almeno tre anni e necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.e i., nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lett. d del medesimo D.P.R. 380/2001, in cui gli incrementi volumetrici eventualmente previsti siano realizzati: o in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”, o in conformità a quanto previsto dall’art 8 del DPR 160/2010 secondo gli indirizzi di cui alla Dgr 396 del 28/3/2024, da destinare alla realizzazione di strutture turistico – alberghiere di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99, ostelli nonché strutture congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
f) la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
g) la realizzazione, l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di campeggi (comprese le mini aree di sosta e i campeggi nella forma del ‘glamping’) ed approdi turistici e Marina Resort (di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b bis) della LR 11/1999 e s.m.i.;
h) gli interventi volti al miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive, anche idonee ad ospitare eventi agonistici regionali, nazionali ed internazionali approvate dal CONI e omologate dalla Federazione competente
i) parchi tematici intesi quali strutture concepite intorno a temi ispirati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla storia, al cinema, all’ambiente e alla società, alle scienze, alla fauna ed alla flora.
Il Mini Pacchetto Integrato Turismo deve essere costituito da Investimenti Produttivi integrati con programmi di carattere digitale e/o tecnologico che riguardino almeno uno dei seguenti interventi:
a) progetti di Innovazione digitale, tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese turistiche; b) progetti formativi volti alla qualificazione delle competenze relative alla trasformazione digitale, al turismo sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente.
Il progetto oggetto di agevolazione potrà comprendere programmi di tutela ambientale nonché, esclusivamente per le PMI, anche:
c) programmi di consulenze specialistiche, inclusa l’Internazionalizzazione;
d) spese per la partecipazione a fiere.